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MUNIZIONI ACQUISTATE NEI POLIGONI DI TSN

 

 

La legge non regola affatto l'acquisto l'uso e la possibilità di portare a casa le munizioni acquistate in un poligono, ma è consigliato evitare di farlo perchè le sezioni di TSN non vendono ma cedono ai propri soci le munizioni per il solo esercizio del tiro, quindi non è inteso che tali munizioni possano essere portate poi fuori (qualora avanzino) dal poligono.

Il DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 all'Art. 12. cosi si esprime: " Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni."

Se pur questo articolo sembri avvalorare la tesi che si possano usare le munizioni nei TSN o portarle fuori da essi (e in tal modo quelle munizioni andrebbero a computarsi con quelle già detenute a casa), la Giurisprudenza ritiene sia "norma" consueta usare le munizioni cedute dalla sezione di TSN all'interno del poligono o restituirle senza possibilità di portarle fuori dall'ambito della sezione stessa.

L'accusa per chi porta fuori dai poligoni di TSN munizioni li acquistate è "detenzione illegale" secondo prassi consolidata.